TRATTENIMENTO IN PUBBLICI ESERCIZI
Si definiscono trattenimenti le iniziative nelle quali il titolare di un pubblico esercizio affianca alla normale attività di somministrazione un ulteriore servizio di carattere musicale o spettacolare.
L’autorizzazione o la SCIA relativa alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande consente già l’installazione e l’utilizzo di:
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apparecchi radiofonici e televisivi;
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impianti e dispositivi destinati alla diffusione di suoni e immagini;
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giochi ammessi dalla normativa vigente.
Non occorre inoltre ottenere un’ulteriore autorizzazione né presentare una specifica SCIA per i piccoli intrattenimenti musicali organizzati all’interno dei pubblici esercizi, nei locali ai quali il pubblico accede principalmente per consumare alimenti e bevande.
Tale esenzione è valida purché siano rispettati i limiti di emissione sonora stabiliti dal regolamento comunale e dalle disposizioni vigenti, nonché tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi.
In termini generali, il trattenimento non assume le caratteristiche di un pubblico spettacolo soggetto alla licenza di pubblica sicurezza prevista dagli articoli 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando ricorrono le seguenti condizioni:
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non è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso né di altri corrispettivi;
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l’intrattenimento mantiene un ruolo accessorio rispetto all’attività principale di somministrazione;
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non sono presenti aree specificamente predisposte per lo svolgimento dello spettacolo;
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l’evento non viene promosso attraverso una pubblicità specifica;
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il costo delle consumazioni non subisce maggiorazioni.
Affinché non trovino applicazione gli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., i piccoli spettacoli o intrattenimenti devono quindi conservare un carattere secondario e complementare rispetto all’attività prevalente di somministrazione e non devono essere organizzati secondo modalità imprenditoriali.
La natura imprenditoriale dell’attività può essere desunta, in particolare, dalla presenza di uno o più dei seguenti elementi:
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una specifica organizzazione, come l’impiego di locali o parti di locali appositamente destinati all’intrattenimento, la trasformazione dell’esercizio in sala da spettacolo o pista da ballo, la presenza di strutture o attrezzature particolari, l’utilizzo di personale dedicato oppure la partecipazione di artisti dotati di particolare capacità di richiamo;
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lo svolgimento con cadenza periodica, ad esempio settimanale o stagionale;
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non costituiscono periodicità gli eventi organizzati occasionalmente o in coincidenza con particolari festività;
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la richiesta di un corrispettivo, espresso o indiretto, mediante biglietto di ingresso, adesione o affiliazione, abbonamento, consumazione obbligatoria, maggiorazione del prezzo delle consumazioni o altre modalità analoghe;
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la promozione dell’iniziativa tramite manifesti collocati all’esterno del locale o nelle relative pertinenze, mezzi di comunicazione, inviti o qualsiasi altra forma di pubblicità.
Gli elementi descritti non devono necessariamente manifestarsi tutti insieme. Anche la presenza di uno solo, o di alcuni di essi, può essere sufficiente per riconoscere il carattere imprenditoriale dell’attività.
Quando il trattenimento rimane entro i limiti dell’attività accessoria esercitata in forma non imprenditoriale, non è richiesta la presentazione di una pratica specifica.
Qualora, invece, l’iniziativa superi tali limiti, essa assume la natura di attività di pubblico spettacolo. In questo caso è necessario presentare una domanda di autorizzazione oppure una SCIA per lo svolgimento di trattenimenti all’interno di un esercizio di somministrazione.
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Trattenimento / pubblico spettacolo temporaneo in esercizio di somministrazione - Capienza inferiore o uguale a 200 persone e termine entro le ore 24 |
Per iniziare un’attività di trattenimento e/o pubblico spettacolo temporaneo, con capienza inferiore o uguale a 200 persone e termine entro le ore 24, in esercizio di somministrazione, occorre presentare la seguente segnalazione corredata dei necessari documenti. Le fattispecie sopra indicate assoggettate a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Sono quindi soggette a procedimento automatizzato. La SCIA non è assoggettata a marca da bollo. |
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Trattenimento / pubblico spettacolo temporaneo in esercizio di somministrazione - Capienza oltre 200 persone e/o durata oltre le ore 24 |
Per chiedere autorizzazione a svolgere attività di trattenimento e/o pubblico spettacolo temporaneo, con capienza superiore a 200 persone e/o termine oltre le ore 24, in esercizio di somministrazione, occorre presentare l'apposita domanda completa della documentazione richiesta. Le fattispecie sopra indicate sono soggette a DOMANDA, quindi sono soggette a regime autorizzato-rio (procedimento ordinario). La domanda è assoggettata a marca da bollo. |
| Riferimenti normativi |
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