TRATTENIMENTO IN PUBBLICI ESERCIZI

Si definiscono trattenimenti le iniziative nelle quali il titolare di un pubblico esercizio affianca alla normale attività di somministrazione un ulteriore servizio di carattere musicale o spettacolare.

L’autorizzazione o la SCIA relativa alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande consente già l’installazione e l’utilizzo di:

  • apparecchi radiofonici e televisivi;

  • impianti e dispositivi destinati alla diffusione di suoni e immagini;

  • giochi ammessi dalla normativa vigente.

Non occorre inoltre ottenere un’ulteriore autorizzazione né presentare una specifica SCIA per i piccoli intrattenimenti musicali organizzati all’interno dei pubblici esercizi, nei locali ai quali il pubblico accede principalmente per consumare alimenti e bevande.

Tale esenzione è valida purché siano rispettati i limiti di emissione sonora stabiliti dal regolamento comunale e dalle disposizioni vigenti, nonché tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi.

In termini generali, il trattenimento non assume le caratteristiche di un pubblico spettacolo soggetto alla licenza di pubblica sicurezza prevista dagli articoli 68 e 69 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • non è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso né di altri corrispettivi;

  • l’intrattenimento mantiene un ruolo accessorio rispetto all’attività principale di somministrazione;

  • non sono presenti aree specificamente predisposte per lo svolgimento dello spettacolo;

  • l’evento non viene promosso attraverso una pubblicità specifica;

  • il costo delle consumazioni non subisce maggiorazioni.

Affinché non trovino applicazione gli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., i piccoli spettacoli o intrattenimenti devono quindi conservare un carattere secondario e complementare rispetto all’attività prevalente di somministrazione e non devono essere organizzati secondo modalità imprenditoriali.

La natura imprenditoriale dell’attività può essere desunta, in particolare, dalla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

  • una specifica organizzazione, come l’impiego di locali o parti di locali appositamente destinati all’intrattenimento, la trasformazione dell’esercizio in sala da spettacolo o pista da ballo, la presenza di strutture o attrezzature particolari, l’utilizzo di personale dedicato oppure la partecipazione di artisti dotati di particolare capacità di richiamo;

  • lo svolgimento con cadenza periodica, ad esempio settimanale o stagionale;

  • non costituiscono periodicità gli eventi organizzati occasionalmente o in coincidenza con particolari festività;

  • la richiesta di un corrispettivo, espresso o indiretto, mediante biglietto di ingresso, adesione o affiliazione, abbonamento, consumazione obbligatoria, maggiorazione del prezzo delle consumazioni o altre modalità analoghe;

  • la promozione dell’iniziativa tramite manifesti collocati all’esterno del locale o nelle relative pertinenze, mezzi di comunicazione, inviti o qualsiasi altra forma di pubblicità.

Gli elementi descritti non devono necessariamente manifestarsi tutti insieme. Anche la presenza di uno solo, o di alcuni di essi, può essere sufficiente per riconoscere il carattere imprenditoriale dell’attività.

Quando il trattenimento rimane entro i limiti dell’attività accessoria esercitata in forma non imprenditoriale, non è richiesta la presentazione di una pratica specifica.

Qualora, invece, l’iniziativa superi tali limiti, essa assume la natura di attività di pubblico spettacolo. In questo caso è necessario presentare una domanda di autorizzazione oppure una SCIA per lo svolgimento di trattenimenti all’interno di un esercizio di somministrazione.

Trattenimenti e spettacoli temporanei negli esercizi di somministrazione con capienza non superiore a 200 persone e conclusione entro le ore 24:00

Per avviare, all’interno di un esercizio di somministrazione, un trattenimento o uno spettacolo pubblico di carattere temporaneo, destinato a un numero massimo di 200 persone e con conclusione prevista entro le ore 24:00, è necessario trasmettere l’apposita segnalazione, completa della documentazione richiesta.

Le attività che presentano tali caratteristiche sono soggette a SCIA, ossia a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, e rientrano pertanto nel procedimento automatizzato. Per la presentazione della SCIA non è dovuta l’imposta di bollo.

Trattenimenti e spettacoli temporanei negli esercizi di somministrazione con capienza oltre a 200 persone e/o conclusione oltre le ore 24:00

Per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento, all’interno di un esercizio di somministrazione, di un trattenimento o di uno spettacolo pubblico temporaneo con capienza superiore a 200 persone e/o conclusione prevista oltre le ore 24:00, è necessario presentare l’apposita domanda, completa della documentazione richiesta.

Le attività che presentano tali caratteristiche sono soggette a domanda di autorizzazione e rientrano pertanto nel procedimento ordinario. La domanda è soggetta all’imposta di bollo.

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