SPETTACOLO VIAGGIANTE- Attrazioni
Gli spettacoli viaggianti sono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti con attrezzature mobili e sono classificate in sei sezioni nell’elenco tipologico delle attività istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo:
- Sezione I – Piccole, medie e grandi attrazioni;
- Sezione II – Balli a palchetto o balere;
- Sezione III – Teatri viaggianti;
- Sezione IV – Circhi equestri;
- Sezione V – Esibizioni moto-auto acrobatiche;
- Sezione VI – Spettacolo di strada (che però sono esclusi dall’obbligo di licenza).
Prima di essere utilizzata l’attrazione deve essere registrata presentando istanza di registrazione, ai fini di ottenerne il relativo codice identificativo, presso il SUAP del Comune dove è stata costruita o dove è utilizzata per la prima volta o dove si trova la sede sociale del gestore o dove è resa disponibile per i controlli previsti. Il codice identificativo dovrà essere riportato su una targa da fissare in posizione stabile e visibile sull’attrazione. Anche in caso di utilizzo di attrazioni già operanti in altri Stati è necessario ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo.
Il procedimento comprende l’acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Limitatamente alle “piccole attrazioni”, ai “balli a palchetto (o balere)”, ai “teatrini di burattini (o marionette)” e alle “arene ginnastiche”, il suddetto parere è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.
In caso di cessione il nuovo gestore/proprietario dovrà richiedere la volturazione a proprio nome degli atti di registrazione della attrazione al SUAP del Comune dove la registrazione è avvenuta; se l’attrazione è destinata al di fuori del territorio italiano sarà invece il cedente a comunicare al Comune la cessione. In caso di dismissione si dovrà restituire la targa della attrazione.
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Registrazione, rilascio codice |
Per registrare una nuova attrazione e/o un’attrazione di altri stati, chiedere il rilascio di nuovo codice attrazione e/o di attrazione di altri stati, relativamente ad un’attività di spettacolo viaggiante, occorre presentare la seguente domanda corredata dei necessari documenti. Le fattispecie sopra indicate sono soggette a domanda, quindi sono soggette a regime autorizzatorio (procedimento ordinario). La domanda è assoggettata a marca da bollo. |
| Voltura registrazione, cessazione, rinuncia istanza e richiesta archiviazione |
Per volturare una registrazione, cessare per dismissione di attrazione e/o per vendita di attrazione destinata fuori Italia, rinunciare ad un’istanza presentata, richiederne l’archiviazione, relativamente ad un’attività di spettacolo viaggiante, occorre presentare la seguente comunicazione corredata dei necessari documenti. Le fattispecie sopra riportate soggette a comunicazione sono sottoposte a semplice verifica e archiviazione. La comunicazione non è assoggettata a marca da bollo. |
| Riferimenti normativi |
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