HOBBISTI E CREATORI OPERE DELL'INGEGNO

La Legge Regionale 1/2007 (Testo Unico del Commercio) definisce all'art. 27 comma 1 lettera k quater) gli HOBBISTI come "le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale e occasionale, oggetti di modico valore provenienti esclusivamente dall'esercizio della relativa attività, esclusi i settori alimentare e dell'abbigliamento"

Alla lettera ksexies) del medesimo comma i CREATORI DELLE OPERE DEL PROPRIO INGEGNO sono invece definiti come "le persone fisiche che su area pubblica espongono per la vendita o pongono in vendita in modo non professionale ed occasionale,i manufatti, le opere d'arte, nonchè dell'ingegno a carattere creatico aventi modico valore, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa realizzate anche mediante supporto informatico, non create in serie, ma singolarmente dall'operatore anche se con materiali e componenti forniti da terzi, escluse quelle del settore alimentare"

L’art. 27, comma 1, lettera K-quater, della L.R. 1/2007 definisce l’hobbista come la persona fisica che, su area pubblica, espone e vende in modo occasionale e non professionale oggetti di modico valore riconducibili esclusivamente all’esercizio dell’attività hobbistica, con esclusione dei prodotti alimentari e dell’abbigliamento.

La lettera K-sexies del medesimo articolo definisce creatore di opere dell’ingegno e artistiche la persona fisica che, su area pubblica, espone e vende in modo occasionale e non professionale manufatti, opere d’arte e opere dell’ingegno a carattere creativo di modico valore. Rientrano in tale categoria anche le pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate eventualmente mediante supporti informatici, purché non prodotte in serie ma create singolarmente dall’operatore, anche utilizzando materiali o componenti forniti da terzi. Restano esclusi i prodotti del settore alimentare.

I soggetti sopra indicati possono partecipare a fiere promozionali e manifestazioni straordinarie mediante il rilascio di una concessione di posteggio, per un massimo di 24 partecipazioni nell’arco dell’anno. In tali occasioni possono esporre, vendere o barattare prodotti e oggetti di modico valore, il cui valore complessivo non può superare € 1.000.

Gli interessati devono possedere i requisiti morali previsti dall’art. 12 della L.R. 1/2007 e munirsi di un apposito tesserino, rilasciato dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui intendono partecipare. Il tesserino ha validità annuale e può essere rilasciato per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi. Decorso tale periodo, è necessario richiederne il rinnovo.

Gli hobbisti e i creatori di opere dell’ingegno devono essere personalmente presenti nel posteggio loro assegnato per l’intera durata della manifestazione. Devono inoltre indicare il prezzo di ciascun bene posto in vendita mediante un cartellino chiaramente visibile sia ai visitatori sia agli organi di vigilanza.

Ai sensi dell’art. 32-bis, comma 6, l’organizzatore della manifestazione deve trasmettere al Comune, almeno tre giorni prima dell’inizio dell’evento, l’elenco dei partecipanti, indicando per ciascuno i dati identificativi e il codice fiscale.

Con Decreto Dirigenziale n. 172 del 14 gennaio 2021 la Regione Liguria ha approvato il modulo unico per ottenere il rilascio ed il rinnovo del tesserino sia per hobbisti che per creatori opere del proprio ingegno

Alle pratiche dovranno essere allegati i documenti previsti come obbligatori dal modulo digitale.

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