COMMERCIO dettaglio AREE PUBBLICHE

Per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per mercato si intende l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l’offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’erogazione di pubblici servizi.

Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze.

È commerciante su area pubblica colui che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende al dettaglio o somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche di cui abbia avuto la concessione o in forma itinerante.

Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica di tipo A, ovvero a posto fisso, e di tipo B, ovvero itinerante, possono essere rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti morali e professionali (solo nel caso di vendita di prodotti alimentari).

Per l’esercizio del commercio su area pubblica a posto fisso (tipo A) è necessario l’ottenimento della concessione di posteggio a seguito di una procedura di bando pubblico.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo.

La Regione Liguria con L.R. 22 dicembre 2015 n. 23 ha introdotto l’obbligo, per l’operatore su aree pubbliche, del possesso di due ulteriori documenti oltre all’autorizzazione per l’esercizio dell’attività:

  • la carta di esercizio che consiste in una autocertificazione che il titolare predispone e nella quale sono riportate tutte le autorizzazioni di cui è titolare (sui mercati, sulle fiere ed eventuali posteggi isolati) nonché gli estremi dell’iscrizione alla CCIAA, all’INPS e all’INAIL. La carta di esercizio può essere predisposta, su richiesta dell’operatore, anche dai C.A.T. (Centri di Assistenza Tecnica) operanti nell’ambito delle Associazioni di categoria.
  • L’attestazione annuale rilasciata da un comune tra quelli nei quali esercita la propria attività che comprova l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali. Nel caso di subingresso in una attività sarà necessario allegare allo specifico modello la carta di esercizio e l’attestazione annuale sia del cedente che del cessionario. Anche coloro che provengono da Regione diversa dalla Liguria devono presentare le documentazioni di cui sopra. Gli operatori provenienti da Stati comunitari potranno sostituirli con documentazione equivalente.

 

Subingresso in caso di settore alimentare e di settore alimentare con somministrazione, variazione settore merceologico, variazione preposto

Per subentrare (in caso di settore alimentare e di settore alimentare con somministrazione), variare il settore merceologico, variare il preposto in possesso dei requisiti professionali, relativamente ad un’attività di commercio su area pubblica, occorre presentare la seguente segnalazione corredata dei necessari documenti.

Le fattispecie sopra indicate assoggettate a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Sono quindi soggette a procedimento automatizzato. La SCIA non è assoggettata a marca da bollo.

Subingresso in caso di settore non alimentare, comunicazione titolarità autorizzazioni amministrative, cessazione, sospensione, riattivazione, variazioni societarie, rinuncia istanza e richiesta archiviazione

Per subentrare (in caso di settore non alimentare), comunicare la titolarità di autorizzazioni amministrative ai fini del rilascio e/o rinnovo dell’attestazione annuale, cessare, sospendere, riattivare una sospensione, apportare variazioni societarie (trasferimento sede legale, modifica denominazione, …), rinunciare ad un’istanza presentata, richiederne l’archiviazione, relativamente ad un’attività di commercio su area pubblica, occorre presentare la seguente comunicazione corredata dei necessari documenti.

Le fattispecie sopra riportate soggette a comunicazione sono sottoposte a semplice verifica e archiviazione. La comunicazione non è assoggettata a marca da bollo.

Riferimenti normativi

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