AUTORIMESSA VEICOLI

Si intende per autorimessa l’attività, in luogo chiuso o all’aperto, destinata alla temporanea custodia di autoveicoli, per la quale viene corrisposto un compenso per la sosta.

L’attività è regolamentata dal D.P.R.19 dicembre 2001 n. 480 , regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.

Come previsto dall’ Art. 2 D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 480 , gli esercenti di rimesse di veicoli hanno l’obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L’annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche e non sussiste più l’obbligo della tenuta dell’apposito registro.

Apertura

Per aprire relativamente ad un’attività di autorimessa, occorre presentare la seguente segnalazione corredata dei necessari documenti.

Le fattispecie sopra indicate assoggettate a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Sono quindi soggette a procedimento automatizzato. La SCIA non è assoggettata a marca da bollo.

Cessazione, sospensione, riattivazione, variazioni societarie, rinuncia istanza e richiesta archiviazione

Per cessare, sospendere, riattivare una sospensione, apportare variazioni societarie (modifica del legale rappresentante, modifica degli amministratori, trasferimento sede legale, modifica denominazione, …), rinunciare ad un’istanza presentata, richiederne l’archiviazione, relativamente ad un’attività di autorimessa, occorre presentare la seguente comunicazione corredata dei necessari documenti.


Le fattispecie sopra riportate soggette a comunicazione sono sottoposte a semplice verifica e archiviazione. La comunicazione non è assoggettata a marca da bollo.

Riferimenti normativi



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