ACCONCIATORI - SCIA Apertura e Trasferimento

 

 

Definizione

ACCONCIATORE

L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e altro servizio inerente; inoltre possono essere svolte prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie.

L’attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio dell’esercente oppure a domicilio del cliente, o ancora nei luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

E’ altresì ammesso lo svolgimento dell’attività a fini didattici o di dimostrazione.

Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

I trattamenti e i servizi di acconciatore possono essere svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici ed è possibile vendere alla propria clientela tali prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati senza necessità di presentazione di ulteriore scia commerciale.

AFFITTO DI POLTRONA.

L’attività di acconciatore può essere svolta anche attraverso il cosiddetto "affitto di poltrona": fare riferimento alla procedura specifica.

ESTETISTA

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo di mantenerlo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, anche con l’applicazione di prodotti cosmetici. Tale attività può essere svolta con tecniche manuali o con l’utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

Sono attività di estetista le prestazioni ed i trattamenti quali massaggi non terapeutici, disegno epidermico e trucco semipermanente, sauna e bagno turco, onicotecnica compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato

L’attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente o presso la sede designata dal cliente. Vi è inoltre la possibilità di esercitare nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

È possibile per le imprese esercenti l’attività di estetista vendere alla propria clientela prodotti cosmetici e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (non si applicano le disposizioni contenute nelle normative in materia di commercio in sede fissa quindi non è necessario alcuna presentare scia di carattere commerciale).

AFFITTO DI CABINA.

L’attività di estetista può essere svolta anche attraverso il cosiddetto "affitto di cabina": fare riferimento alla procedura specifica.

Modalità di presentazione

Per l'esercizio/trasferimento dell'attività di acconciatore occorre presentare modulo di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N. 476 del 16/06/2017.

 

Cosa allegare

Gli allegati da presentare sono quelli indicati all'interno della modulistica approvata.
L'importo per la presentazione della pratica è pari a € 60,00 da effettuarsi mediante PagoPA

 

Riferimenti di Legge Legge Regionale 5/6/2009 - Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174.
Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di estetista
 
Per la compilazione e l'inoltro della SCIA, attenersi alle istruzioni specificate QUI
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