GIOCHI LECITI (SALE GIOCO)

Ai sensi dell'art. 86 del R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S. l'apertura di nuova Sala Giochi è soggetta al rilascio di apposita licenza d'esercizio.

I locali sede di attività dovranno essere conformi a quanto contenuto nel vigente Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/02/2010 (sotto allegato) e dovranno rispettare quanto contenuto nella L.R. 17/2012.

Ai sensi dell'art. 8 del R.D. 773/1931 TULPS le autorizzazioni di polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse.

Qualora il titolare non possa esercitare direttamente l'attività di Sale Giochi può nominare, ai sensi dell'art. 93 del medesimo T.U., un rappresentante il quale deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione.

In caso di acquisto o affitto d'azienda riferito all'attività di Sala Giochi, il nuovo titolare deve richiedere il rilascio di una licenza prevista dall'art. 86 del medesimo Testo Unico.

 Per quanto attiene il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettere a) e b) del T.U.L.P.S. installabili nei punti vendita autorizzati (agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, negozi di gioco di cui all'art.38 commi 2 e 4 D.L. 223/2006 e di cui allrt. 1 - bis del D.L. 149/2008, sale bingo, esercizi dedicati esclusivamente al gioco, sale pubbliche da gioco, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi ed esercizi assimilabili, edicole, ogni altro esercizio commerciale autorizzato ai sensi dell'art. 86 comma 3 del T.U.L.P.S.), occorre fare riferimento al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 che, da ultimo, ha dettato disposizioni in merito. 

In tutti i locali nei quali siano installati apparecchi per il gioco lecito vige l'obbligo dell'esposizione della Tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.    

La Regione Liguria con Legge 6 Aprile 2017 N. 7, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I n. 5 del 12/04/2017, ha prorogato di UN ANNO l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 17/2012. Pertanto sino alla data del 2 maggio 2018 non si applicherà la disposizione relativa alla decadenza dei titoli per l'esercizio di attività di Sala Giochi e  per detenzione di apparecchi per il gioco lecito rilasciati prima della data di entrata in vigore della Legge Regionale 17/2012 medesima.

 

Normativa:

art. 86 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)

Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di sale pubbliche da gioco

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 27/07/2011

 

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